Art. 2209 octies Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare

A decorrere dall’anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare. (1) Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (1) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. b), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 9




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