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Art. 2209 sexies Codice Ordinamento Militare - Norme sul ricongiungimento familiare

Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209­quater, ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri: nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di età si applica l'articolo 42­bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati; nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati; nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio. Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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