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  • Art. 2209 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il

Art. 222 Codice Ordinamento Militare - Corsi di studio delle Accademie militari

I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall’articolo 719. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.




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