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Art. 2222 Codice Ordinamento Militare - Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze

Il militare, compreso l’appartenente al Corpo della Guardia di finanza, già professore ordinario della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’ art. 4­septies, comma 4, del decreto­legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall’ articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento. Articolo abrogato dall’ art. 15, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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