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  • Art. 925 Codice Ordinamento Militare - Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Esercito italiano

Art. 2227 Codice Ordinamento Militare - Ufficiali dell’arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico­logistici

Possono ricoprire gli incarichi di cui all’ articolo 2226 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico­logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.




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