Al personale militare si applica la norma sancita dall’ articolo 72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’ articolo 17, comma 35novies, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.