Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità. Articolo abrogato dall’ art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’ art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.