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Art. 2234 Codice Ordinamento Militare - Regime transitorio dell’avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri

Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità. Articolo abrogato dall’ art. 1126­bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’ art. 1126­bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126­bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.




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