Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice: a) sino all’anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni; b) sino all’anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza. (1) 2. Fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 1189, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità. (1) (3) (4) 3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento. 3bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale. (2) 3ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010. (5) (1) Comma così corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209. (2) Comma aggiunto dall’ art. 9, comma 1, lett. p), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (3) Comma abrogato dall’ art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. (4) L’ art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente comma, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013. (5) Comma aggiunto dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.