Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell’ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi: il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento; la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore: a) Istituto alti studi della difesa; Istituto superiore di Stato maggiore interforze; Istituto di studi militari marittimi; Istituto di scienze militari aeronautiche; Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell’Esercito italiano; f) Scuola ufficiali carabinieri.