Nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.