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Art. 2243 Codice Ordinamento Militare - Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice. Articolo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e dall'art. 9, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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