I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all’articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall’articolo 719. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l’ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.