Art. 2256 Codice Ordinamento Militare - Condizioni particolari per l’avanzamento nella Marina militare

I periodi di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco ovvero in reparti operativi, di cui agli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si considerano ridotti alla metà.




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