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Art. 2257 Codice Ordinamento Militare - Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza

Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 maggio 2017. (1) 1­bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2017. (2) (1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c­bis), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e, successivamente, dall’ art. 4, comma 6­ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21. (2) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. c­ter), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e, successivamente, così modificato dall’ art. 4, comma 6­ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 2




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