Art. 2259 bis Codice Ordinamento Militare - Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari

Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012­2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto­legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2­bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 1­bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019. (1) Articolo inserito dall’ art. 9, comma 1, lett. q), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (1) Comma aggiunto dall’ art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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