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Art. 2259 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.




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