Art. 2259 ter Codice Ordinamento Militare - Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile

Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua: le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale; nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri: cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni; riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione; attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili; trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2­ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalità di cui all'articolo 2209­quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo. (1) Articolo inserito dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (1) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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