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  • Art. 124 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

Art. 2262 Codice Ordinamento Militare - Premi residuali al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo

Gli ufficiali e i sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all’ articolo 1804, e quello dei premi percepiti. (1) Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all’ articolo 1804. (1) (1) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 261, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.




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