Art. 2264 bis Codice Ordinamento Militare - Limiti per la costituzione della posizione assicurativa

Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12­undecies, del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo inserito dall’ art. 9, comma 1, lett. r), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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