• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 2252 Codice Ordinamento Militare - Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo

Art. 2266 Codice Ordinamento Militare - Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria

Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi interregionali territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all’ articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati: (1) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato; pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo. (1) Alinea così modificato dall’ art. 10, comma 5, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto