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  • Art. 2252 Codice Ordinamento Militare - Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo

Art. 2267 Codice Ordinamento Militare - Abrogazione per nuova regolamentazione della materia

Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell’articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti­legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti­legge abrogati ai medesimi numeri. (1) Ai sensi dell’ articolo 13­bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento. (1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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