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  • Art. 34 Codice Ordinamento Militare - Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri

Art. 232 Codice Ordinamento Militare - Patrimonio indisponibile della Difesa

Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.




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