Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logisticooperative dell’Arma dei carabinieri; opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; aeroporti ed eliporti; basi navali; caserme; stabilimenti e arsenali; reti, depositi carburanti e lubrificanti; depositi munizioni e di sistemi d'arma; comandi di unità operative e di supporto logistico; basi missilistiche; strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; poligoni e strutture di addestramento; centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale. 1bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni. (1) (1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.