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Art. 234 Codice Ordinamento Militare - Registri e inventari

I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell’amministrazione. L'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.




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