Art. 237 Codice Ordinamento Militare - Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare. Ente proprietario è considerato il comando interregionale. (1) La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L’elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada. Il Comandante interregionale, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando interregionale a cui è preposto: (2) può destinare le strade militari all’uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all’uso privato con provvedimento particolare; adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali; per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse; può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio; rilascia l’autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10; rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992; impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Contro i provvedimenti emessi dal comandante interregionale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. (1) L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, è vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all’uopo dettate dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli. Fermo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresì, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili. (1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Alinea così modificato dall’art. 10, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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