Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa; (1) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare. (2) La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato. (1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.