Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.