Art. 242 Codice Ordinamento Militare - Radiazione dal ruolo del naviglio militare

Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare