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  • Art. 631 Codice Ordinamento Militare - Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa

Art. 243 Codice Ordinamento Militare - Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell’Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

Le unità navali in dotazione all’Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto. Con il regolamento, sul quale su tale parte è acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; è anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.




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