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  • Art. 659 Codice Ordinamento Militare - Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali

Art. 245 Codice Ordinamento Militare - Incendio su nave da guerra

In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell’entità dell'incendio e dell'andamento delle operazioni. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.




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