Art. 25 Codice Ordinamento Militare - Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa
Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell’Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l’alto consigliere tecnicomilitare e al quale risponde dell’esecuzione delle direttive ricevute; b) è gerarchicamente sovraordinato: ai Capi di stato maggiore di Forza armata; al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnicooperative a quest’ultimo affidate; c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.
Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell’attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.