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  • Art. 2217 Codice Ordinamento Militare - Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

Art. 250 Codice Ordinamento Militare - Campi e impianti di tiro a segno

I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato. Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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