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  • Art. 2209 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il

Art. 252 Codice Ordinamento Militare - Individuazione delle zone monumentali di guerra

Istituite ai sensi dell’abrogato regio decreto­legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915­1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) Monte Pasubio; Monte Grappa; Monte Sabotino; Monte San Michele. Sono altresì zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa: a) la zona di Castel Dante in Rovereto; la zona di Monte Cengio; la zona di Monte Ortigara; la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).




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