Art. 254 Codice Ordinamento Militare - Vigilanza e conservazione

Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa ­ Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso. (1) Il Ministero della difesa ­ Commissariato generale per le onoranze ai Caduti provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra ­ pur esse notevoli per azioni svoltesi ­ sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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