• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 2209 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il

Art. 259 Codice Ordinamento Militare - Competenze del Ministero della difesa

Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità: può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine; cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all’articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici. Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto