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  • Art. 2209 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il

Art. 260 Codice Ordinamento Militare - Competenze del Ministero degli affari esteri

Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina: a) la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 255; b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero; c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale. Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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