Art. 262 Codice Ordinamento Militare - Finanziamento statale degli interventi

I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma. I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio: il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene; una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico­scientifici di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori; l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 258, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici. Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto