Art. 265 Codice Ordinamento Militare - Nozione e qualificazione

I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.




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