Art. 277 Codice Ordinamento Militare - Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all’estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo: il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi; la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth; la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania; la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia; e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.




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