L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa. (1) Della concessione è data notizia al Ministero dell’economia e delle finanze. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari. (1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, lett. f), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.