Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate. (1) 1bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo. (2) Le norme disciplinanti l’ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento. (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Comma inserito dall’art. 14, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.