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  • Art. 306 Codice Ordinamento Militare - Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

Art. 292 Codice Ordinamento Militare - Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere

Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.




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