Art. 2209 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; alloggi di servizio in temporanea concessione. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme è acquisito il concerto con il Ministro dell'interno. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.