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  • Art. 28 Codice Ordinamento Militare - Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

Art. 3 Codice Ordinamento Militare - Componenti di diritto

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto: dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice­presidente; dal Ministro degli affari esteri; dal Ministro dell'interno; dal Ministro dell'economia e delle finanze; dal Ministro della difesa; dal Ministro dello sviluppo economico; dal Capo di stato maggiore della difesa. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.




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