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  • Art. 928 Codice Ordinamento Militare - Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

Art. 301 Codice Ordinamento Militare - Visite dei parlamentari nelle strutture militari

I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione. Le visite si svolgono secondo le modalità definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.




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