Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: (1) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; (2) i mezzi e materiali, escluso il materiale d’armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell’atto che autorizza la missione internazionale. (1) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, dall'art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° febbraio 2013, n. 12. (2) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° febbraio 2013, n. 12.