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Art. 317 Codice Ordinamento Militare - Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell’espropriazione per pubblica utilità

Fatto salvo quanto disposto nel titolo VI in ordine alle servitù militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all’uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 2




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