I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari: sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri; nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli. (1) I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall’ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria. (1) Comma così corretto da Comunicato 1° giugno 2010, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2010, n. 126 e, successivamente, da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209.