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  • Art. 170 Codice Ordinamento Militare - Comando generale dell’Arma dei carabinieri

Art. 327 Codice Ordinamento Militare - Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo

L'amministrazione militare, all'atto dell’imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che è determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.




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