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  • Art. 926 Codice Ordinamento Militare - Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

Art. 328 Codice Ordinamento Militare - Deroghe alle limitazioni

Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità. Se l'autorizzazione è subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto è sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo. Il Comandante territoriale ne dà notizia all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.




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