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Art. 329 Codice Ordinamento Militare - Contributo ai comuni

Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall’articolo 321 è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.




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